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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 597

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo all concessione delle terre incolte ai contadini.

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Testo in vigore dal: 9-8-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 279;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 773;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio
1945, n. 58;
  Visto  l'art. 2  del  decreto  legislativo Luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 146;
  Sentito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  la proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
di  concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno,
per  le  finanze,  per il tesoro, per l'industria e commercio, per il
lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e' promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La   Commissione  provinciale  istituita  dall'art. 3  del  decreto
legislativo  Luogotenenziale  19 ottobre  1944,  numero  279, ha sede
presso il tribunale civile ed e' assistita da un cancelliere delegato
dal presidente del tribunale.
  Nella  cancelleria  del  la  Commissione  sono tenuti tre registri,
firmati  in  ciascun  foglio  dal presidente prima di essere posti in
uso,  l'uno  per  elencarvi  le  istanze, l'altro per le udienze e il
terzo per l'indicazione del dispositivo delle decisioni.