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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388

Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1982)
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Testo in vigore dal: 16-3-1982
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                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro,  per  l'industria  ed il
commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'   istituito   presso   il   Ministero  del  tesoro  un  Comitato
interministeriale   col   compito   di   disciplinare,   secondo   le
disposizioni  degli  articoli  seguenti,  il  servizio  relativo alla
produzione,  all'acquisto  ed  alla  distribuzione,  al  minor prezzo
possibile,  di  generi  di  abbigliamento  e  di  biancheria,  per  i
dipendenti ed i pensionati dello Stato.
  Detto Comitato e' composto:
    1) dal Ministro per il tesoro;
    2) dal Ministro per l'industria e il commercio;
    3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  In  caso  di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono
sostituiti dai rispettivi sottosegretari.
  Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di
categoria  degli  impiegati  statali  ed uno di quella dei pensionati
statali,  nominati  a  norma  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.
  E'  costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con  gli  altri  Ministri  componenti il Comitato, una segreteria del
Comitato  stesso,  di  cui  fanno  parte funzionari dei Ministeri del
tesoro,  dell'  industria  e  del  commercio  e  del  lavoro  e della
previdenza sociale. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23  febbraio 1982, n. 49 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
Comitato  interministeriale  per  le  provvidenze agli statali (CIPS)
istituito  con  l'articolo  1 del regio decreto legislativo 17 maggio
1946,  n.  388, e' soppresso e posto in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404".