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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370

Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

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Testo in vigore dal: 13-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  contratto  collettivo  15 giugno 1940 per il trattamento
degli operai dell' industria richiamati alle armi;
  Visto  il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione
della  misura  del  contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa
predetta;
  Visto  il  R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione
del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e'
dovuto il contributo per gli assegni familiari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa
per   il  trattamento  degli  operai  richiamati  alle  armi  di  cui
all'art. 7  del contratto collettivo 15 giugno 1940, e' fissato nella
misura  del 0,50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai
dipendenti.
  Il  contributo predetto puo' essere modificato con Regio decreto su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
concerto col Ministro per il tesoro.