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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1995)
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Testo in vigore dal: 5-6-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita', a Noi delegata;
  Vista  la  legge  11  gennaio  1943,  n. 138, che istituisce l'Ente
mutualita', istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;
  Visti  i  contratti collettivi concernenti l'assistenza di malattia
ai salariati agricoli ed ai mezzadri e coloni;
  Visto  lo  statuto  della  Federazione  nazionale  delle  mutue  di
malattia  per  i  lavoratori  agricoli  approvato  con  R.  Decreto 4
dicembre 1939, n. 2221;
  Visto  il  R.  decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri
per la grazia e giustizia e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  contributo  per  l'assicurazione  di  malattia per i lavoratori
agricoli non aventi qualifica impiegatizia, e' stabilito, a decorrere
dal 1° gennaio 1946:
    a)  per  i  salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i
giornalieri  di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio
annuale  e  in  quella  rapportata  a  giornata fissate nell'allegata
tabella A;
    b)  per  i  coloni,  e  mezzadri  di  eta'  superiore  ai 12 anni
abitualmente  addetti  al  fondo  colonico,  in quota capitaria annua
nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella A.
  Per  i  coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate
nel  corso dell'anno agrario, il contributo e' determinato, accertato
e  riscosso  nella  misura stabilita per i giornalieri di campagna in
base  al  numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di
mano d'opera per ettaro-coltura, in conformita' dei criteri stabiliti
dal R. Decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
  La  percentuale  del  contributo  e le corrispondenti aliquote, per
giornate  di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto
Luogotenenziale   su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per il tesoro,
sentiti  il  Comitato  di  sezione  per  l'agricoltura  dell'Istituto
nazionale   per   l'assistenza   di   malattia  ai  lavoratori  e  le
organizzazioni  nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
  Il  contributo  e' dovuto per meta' a carico dei datori di lavoro e
per  meta' a carico dei lavoratori.((ferme restando le disposizioni a
carattere    provvisorio    contenute    nel    decreto   legislativo
Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142)).