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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 919

Modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 16  del  regolamento  approvato  con  il  R.  decreto
4 maggio 1922, n. 627;
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Sono  approvate  le  seguenti modifiche al regolamento di cui al R.
decreto  4 maggio  1922,  n. 627, concernente il regime di previdenza
del  personale  tecnico  amministrativo  delle miniere di zolfo della
sicilia:
    I. - Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 2 sono modificati
come segue:
    "2) dal   direttore   della  sede  provinciale  di  Caltanissetta
dell'Istituto nazionale infortuni;
    "3) da un rappresentante dell'Ente zolfi siciliani".
  II. - L'art. 4 e' modificato come segue:
  "Al  trattamento  di  previdenza  di cui al presente regolamento si
provvede mediante polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun
impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.
  "La  forma  di  assicurazione che e' uguale per tutti gli impiegati
dovra' garantire:
  "a) in  caso  di vita, alla scadenza stabilita, il pagamento di una
rendita annua vitalizia;
  "b) in  caso di morte, in qualsiasi epoca, il pagamento agli aventi
diritto  per  legge,  una  volta  tanto, di un capitale pari a cinque
annualita' della rendita assicurata.
  "Dovra'  inoltre  essere  prevista  la  facolta' per l'impiegato di
optare,  alla  scadenza  stabilita,  per  una diversa combinazione di
capitale   e   di   rendita,   subordinatamente  al  benestare  della
commissione di cui all'art. 2, la quale decidera' tenendo presente la
composizione della famiglia dell'impiegato".
  III. - L'art. 5 e' modificato come segue:
  "La  rendita vitalizia assicurata, normalmente decorre dal 60° anno
di  eta'  per gli impiegati tecnici purche' abbiano prestato servizio
nelle  miniere  per  almeno  15  anni, e dai 65 anni di eta', per gli
impiegati  amministrativi  purche'  abbiano prestato servizio in tale
qualita'  per  almeno  20  anni.  Il  servizio  puo' anche non essere
Continuativo.
  "Agli  impiegati  amministrativi che hanno la qualita' di direttori
amministrativi e' corrisposta ai 65 anni di eta' una rendita uguale a
quella  corrisposta  agli  impiegati  tecnici.  Agli  altri impiegati
amministrativi  la  rendita  sara'  stabilita  in  misura  tale  che,
anticipandone  la decorrenza all'eta' di 60 anni, essa risulti uguale
alla meta' della rendita spettante agli impiegati tecnici".
  IV - L'art. 7 e' modificato come segue:
  "Al  pagamento  dei premi per il trattamento di previdenza previsto
nel presente regolamento si provvede;
  "1) con le somme versate all'istituto nazionale delle assicurazioni
a norma dell'articolo seguente:
  "2) con  una  quota di concorso a carico di ciascun impiegato nella
misura di un sesto del premio annuo per esso stabilito.
  "I  concessionari ed esercenti le miniere di zolfo sono obbligati a
trattenere  sullo stipendio degli impiegati detta quota di concorso e
di riversarla all'Istituto nazionale delle assicurazioni.
  "Sono  esclusi dal pagamento di questa quota gli impiegati che alla
data  di  entrata in vigore del presente regolamento abbiano eta' non
inferiore ai 60 anni;
  "3) con gli altri fondi eventualmente destinati per la previdenza a
favore del personale previsto nel presente regolamento".
  V - L'art 12 e' modificato come segue;
  "La  commissione  di  cui all'art. 2 provvedera' a prendere accordi
con  l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni per l'esecuzione del
presente  regolamento.  Le  norme  concordate  saranno  approvate con
decreto  Luogotenenziale  ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio
1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto col
Ministro per il tesoro.
  "Esse,  fra  l'altro,  dovranno  precisare:  le  modalita'  per  la
trasformazione delle polizze preesistenti e la ripartizione del fondo
di riserva accantonato; la nuova tariffa di assicurazione ed i valori
delle opzioni al termine del contratto; le condizioni particolari per
i   casi  di  invalidita';  gli  abbandoni  del  servizio  prima  del
raggiungimento  dei numero di anni di servizio richiesti dall'art. 5,
gli  eventuali  aumenti  di  rendita e di capitale alla morte per gli
impiegati  in  servizio,  di  sola  rendita per i gia' pensionati, in
dipendenza  di  aumenti di disponibilita', le condizioni per il conto
fruttifero di cui al terzo comma dell'art. 8".
  VI. - L'art 16 e' modificato come segue:
  "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello  per il tesoro, promuovera' la revisione delle presenti nomine
ogni  qualvolta  se  ne  manifesti il bisogno, con le norme di cui al
punto V, comma primo, del presente articolo.