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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 170

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 3-5-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151 ;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774,
sugli   onorari  e  gli  altri  diritti  dei  procuratori  legali,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con    modificazioni,    nella    legge   22 gennaio   1934,   n. 36,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
  Vista  la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e
di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  20 luglio  1944,
n. 276,  concernente  l'aumento  degli onorari degli avvocati e degli
onorari e diritti di procuratore;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  onorari  di  avvocato  e  gli onorari e diritti di procuratore
stabiliti  dalla  legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B
ad  essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in
tale  aumento  quello  del  settanta  per cento stabilito dal decreto
legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.