stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 910

Aumento del limite massimo degli ordini di accreditamento a favore dell'economo-cassiere del Ministero della guerra per gli anticipi sulle indennità di missione e sulle relative spese di trasporto personale.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-3-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti   la   legge  e  il  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio   e   la  contabilita'  generale  dello  Stato,  approvati
rispettivamente  con  i  Regi  decreti  18 novembre  1923, n. 2440, e
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  le  gestioni  affidate ai consegnatari
cassieri  delle  Amministrazioni  centrali,  approvato con R. decreto
20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni;
  Visto  il R. decreto 8 giugno 1905, n. 244; relativo al servizio di
cassa  e  di  economato  del  Ministero  della  guerra,  e successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 5  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Seguito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro
per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                           Articolo unico.

  L'art. 5  del  R.  decreto  8 giugno  1905,  n. 244,  quale risulta
successivamente  modificato, e', in via temporanea e fino a contraria
disposizione, sostituito dal seguente:
  "Gli  ordini  di accreditamento per il pagamento delle spese di cui
all'art. 4 saranno regolati in modo che ciascun mandato non superi:
    le  lire  50.000 complessivamente per le spese di cui ai numeri 3
e 4;
    le lire 6.000 per quelle di cui al numero 5;
    le lire 50.000 per quelle di cui al numero 6.
    Il  pagamento coi fondi di apertura di credito delle spese di cui
ai  numeri  3, 4, 5 e 6 sara' limitato ai casi di assoluta necessita'
ed urgenza pei quali non sia possibile provvedere con mandati diretti
a favore dei creditori".

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 novembre 1945

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                               PARRI - JACINI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1946.