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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 76

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

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Testo in vigore dal: 29-3-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n l;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Oltre   i   casi  previsti  dall'art. 13  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale   7 gennaio   1946,   n. 1,  non  sono  eleggibili  a
consiglieri comunali:
    1) coloro  che  hanno  ricoperto  alcuna  delle  cariche fasciste
indicate  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
2 febbraio  1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio
1945, n. 20, o delle corrispondenti cariche femminili;
    2) i consiglieri nazionali;
    3) i  deputati  che, dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi
fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista;
    4) i ministri e i sottosegretari di Stato dei governi fascisti in
carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
    5) i  membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e i
membri dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;
    6) i prefetti e i questori nominati per titoli fascisti;
    i  capi  delle provincie ed i questori nominati dal governo della
pseudo repubblica sociale;
    7) i   moschettieri   del  duce,  gli  ufficiali  della  milizia,
volontaria  sicurezza  nazionale,  in servizio permanente retribuito,
eccettuati  gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali
e  gli  appartenenti  alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria,
postelegrafica,  universitaria, alla gioventu' italiana del littorio,
alla  D.I.O.A.T. e Da.cos, nonche' alle milizie forestale, stradale e
portuaria;
    8) gli  ufficiali  che  abbiano prestato effettivo servizio nelle
forze  armate  della  pseudo  repubblica sociale; gli ufficiali della
guardia  nazionale  repubblicana  e  i componenti delle brigate nere,
delle  legioni  autonome  e  dei reparti speciali di polizia politica
della pseudo repubblica sociale.
  Sono  tuttavia eleggibili coloro che, pur appartenendo ad una delle
categorie  anzidette,  siano  stati  dichiarati non punibili ai sensi
dell  art. 7,  ultimo  comma, del decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio  1944,  n. 159, o nei confronti dei quali la Commissione di
cui  all'art. 2  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale 26 aprile
1945, n. 149, abbia emesso pronunzia di proscioglimento.