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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532

Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra. (045U0532)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
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Testo in vigore dal: 30-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Viste le leggi 28 settembre 1940, n.  1399;  26  ottobre  1940,  n.
1543; 20 novembre 1941, n. 1432; nonche' il R.  decreto  16  dicembre
1940, n. 1957, sul risarcimento dei danni di guerra; 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  5  settembre  1944,  n.   202,
concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra  i
Ministeri delle finanze e del tesoro; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale
sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente
dai Ministeri delle finanze e del tesoro; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58,  contenente  nuove   norme   sull'emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  E' transitoriamente istituita presso il  Ministero  del  tesoro  la
Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra. 
 
  Sono assegnarti ad essa tutti i servizi  relativi  all'applicazione
delle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n.  1543,  e
20 novembre 1941, n. 1432, nonche' del R. decreto 16  dicembre  1940,
n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra. 
 
  Il Ministero del tesoro  provvedera'  alle  relative  esigenze  con
personale proprio, con  personale  appartenente  ai  ruoli  di  altre
Amministrazioni statali, nella  posizione  di  comando,  nelle  forme
stabilite dal R. decreto 30 dicembre  1923,  n.  2960,  e  successive
modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R.
decreto-legge 4 febbraio 1937, n.  100,  e  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 4 agosto 1915, n. 453.