stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506

Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. (045U0506)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  5  ottobre  1944,  n.
249; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro
per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto  di
confisca o sequestro disposti da qualsiasi  organo  amministrativo  o
politico  sotto  l'impero  del  sedicente  governo  della  repubblica
sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica  dall'art.
1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249,
deve farne denunzia all'ufficio locale di  pubblica  sicurezza  o  al
comando locale dell'Arma dei  carabinieri  o,  in  mancanza  di  tali
uffici,  al  sindaco  del  Comune  entro  il  termine  di   un   mese
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
  Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga  beni  mobili  o
immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri
atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base
alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto. 
 
  Uguale obbligo e' fatto a chiunque: 
 
  a) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di  beni
mobili  mediante  asportazione  violenta  o  fraudolenta  o  comunque
arbitraria datala sfera di pertinenza  dei  legittimi  proprietari  o
possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati  per
sfuggire alla persecuzione politica  nazi-fascista  o  per  qualsiasi
altra causa; 
 
  b) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di
espropriazione  forzata  a  danno  di  perseguitati  politici  resisi
assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste. 
 
  Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui  da
legge ammette la legittimita' dell'acquisto per affetto del  possesso
di buona fede.