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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica. (045U0425)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1950)
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Testo in vigore dal: 8-8-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945,  numero  380,  che
istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica; 
  Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, che istituisce  un
Alto Commissariato per i prigionieri di guerra; 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un
Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale  dei  profughi
di guerra; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110,
che istituisce un Alto Commissariato per i reduci; 
  Visto il  decreto  Luogotenenziale  5  luglio  1945,  n.  393,  che
sopprime il Ministero dell'Italia occupata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprite 1945, n. 158,
sull'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del  Ministro
per l'assistenza post-bellica, di concerto con  i  Ministri  per  gli
affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra,  per  la
marina per l'aeronautica; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministero  dell'assistenza  post-bellica  ha  il   compito   di
provvedere, promuovere, dirigere e  coordinare  assistenza  morale  e
materiale: 
  a) dei partigiani; 
  b) dei reduci di guerra; 
  c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e  delle  loro
famiglie; 
  d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra; 
  e) dei rimpatriati dall'estero. 
 
  Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto  ai
congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra  ed  ai  congiunti  dei
civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza
del Ministero dell'interno.