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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 507

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza. (044U0507)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-4-1945
al: 13-12-1945
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vieto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882,  convertito  nella
legge 22 dicembre 1938, n. 2229; 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  la  marina,  di  concerto  con  i
Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze  e  per  il
tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo  1938,  n.  882,  convertito
nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, e' abrogato e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Art. 1. - Gli ufficiali del Regio  esercito,  della  Regia  marina,
della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio
permanente  effettivo,  in  disponibilita',  aspettativa  o   sospesi
dall'impiego, nonche' gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti  in
servizio sedentario non  possono  contrarre  matrimonio  senza  avere
prima ottenuto il Regio assentimento. 
 
  Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto
il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia
guardia di finanza «fuori quadro» e gli ufficiali della Regia  marina
«a disposizione». 
 
  Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della  Regia
guardia di finanza non possono ottenere il Regio  assentimento  prima
di aver raggiunto il venticinquesimo anno di eta'. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
        Bonomi - De Courten - Casati - Piacentini - Siglienti -Soleri 
 
  Visto, il Guardasigilli : Tupini 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1945 
  Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. - Petia