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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 58

Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti. (045U0058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il testo unico delle disposizioni  legislative  riguardanti  la
promulgazione  e  pubblicazione  delle  leggi  e  dei  Regi  decreti,
approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256; 
 
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n.1252, contenente  norme  per  la
compilazione e la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno; 
 
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943,  n.  2/B,  concernente  la
sospensione  delle  norme  relative  all'emanazione,   promulgazione,
registrazione  e  pubblicazione  dei  Regi  decreti  e  degli   altri
provvedimenti; 
 
Visto  il  R.  decreto  30  ottobre  1943,  n.  3/B,  relativo   alla
pubblicazione di una serie  speciale  della  Gazzetta  Ufficiale  del
Regno; 
 
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944,  n.  141,  sull'istituzione
presso la sede del Governo di una sezione speciale  della  Corte  dei
conti; 
 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno  1944,  n.
151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e  del  Ministro  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con i Ministri pelle finanze e per il tesoro; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30  ottobre  1943,  n.
2/B, cessano d'avere efficacia. 
 
Rimane tuttavia  ferma,  fino  alla  data  che  sara'  stabilita  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  decreto  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, la sospensione  temporanea  delle
norme che richiedono, per l'emanazione dei decreti Luogotenenziali  o
di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato o  di  altri
organi consultivi o tecnici.