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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458

Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari. (044U0458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1946)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 23  ottobre  1925,  n.  1917,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 novembre  1927,  n.  2207,  convertito
nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; 
 
  Visto il R. decreto 3 agosto 1938, n. 2295; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito  nella
legge 21 dicembre 1931, n. 1823; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932,  n.  246  convertito  nella
legge 23 maggio 1932, n. 650; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella
legge 28 marzo 1935, n. 857; 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 settembre  1937,  n.  2041,  convertito
nella legge 31 marzo 1938, n. 706; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,  convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880; 
 
  Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406; 
 
  Vista la legge 22 marzo 1943 n. 502; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943,  n.  2/B,  e  successive
modificazioni; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste  e  le
telecomunicazioni, d'intesa con i  Ministri  per  l'interno,  per  le
finanze, per la pubblica istruzione e per  l'industria,  commercio  e
lavoro; 
 
  abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                           Utenti privati. 
 
  Il  canone  ordinario  di  abbonamento   alle   radioaudizioni   e'
stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L. 162. 
 
  Il pagamento sara' effettuato in una  soluzione  unica  di  L.  162
ovvero in due rate  corrispondenti  ai  semestri  di  gennaio-giugno,
luglio-dicembre. In tal caso esso e' dovuto nella misura di L. 85 per
rata. 
 
  L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e'  obbligato
al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a  decorrere  dal
mese in cui ha avuto inizio  la  detenzione  dell'apparecchio  e  per
quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno  o  del  semestre  in
corso a seconda che l'utente  intenda  versare  il  canone  in  unica
soluzione ovvero in due rate semestrali. 
 
  A tal fine e' allegata al presente decreto la «Tabella dei canoni e
dei ratei per  i  nuovi  abbonamenti  ordinari  alle  radioaudizioni»
firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.