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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 444

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2° classe nel corpo degli agenti di custodia. (044U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1945
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                       Luogotenente del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944  n.
151; 
 
  Visto il decreto del Ministro per la  giustizia  26  gennaio  1943,
registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col  quale
venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di  2a
classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28
e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto  30
dicembre 1937, n. 2584; 
 
  Atteso che di detto concorso sono state espletate le prove  scritte
in consegna del decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1943,
registrato alla Corte dei conti 28 luglio 1943; 
 
  Considerato che non e' possibile procedere  all'espletamento  delle
prove orali  per  le  difficolta'  derivanti  dall'attuale  stato  di
guerra; 
 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di procedere alla  copertura  dei
posti per potere disporre di graduati per la necessita' del  servizio
degli Istituti di prevenzione e di pena; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto  col  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n.
2584, la graduatoria dei vincitori  del  concorso  per  50  posti  di
capoguardia di 2a classe nel Corpo degli agenti di custodia,  bandito
con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943,  sara'
formato in base ai risultati delle sulle prove  scritte,  secondo  la
votazione  riportata  nelle  medesime   dai   candidati,   salvo   le
preferenze, a parita' di  voti,  stabiliti  dalle  leggi  in  vigore,
esclusi pero'  i  benefici  derivanti  da  disposizioni  di  leggi  o
regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti
o demografici. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 novembre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                             Bonomi - Tupini - Soleri 
 
  Visto, il guardasigilli: Tupini 
 
  Registrato alla corte dei conti, addi' 7 febbraio 1945 
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. - Petia