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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (044U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1945
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-2-1945
                          Alberto di Savoia 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940,  n.  856,  convertito  in
legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518; 
 
  Riconosciuta la necessita' di elevare limiti di  autorizzazione  di
spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940,  n.
1518; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
  articolo unico. 
 
  I limiti di spesa, stabiliti nell'art. 3 del  R.  decreto-legge  21
giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni,  nella  legge  21
ottobre 1940, n. 1518, sono sestuplicati. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                                      Bonomi - Soleri 
 
  Visto, il guardasigilli: Tupini 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1945 
  Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 50. - Petia