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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 439

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali. (044U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1945
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913,  n.  2/B,  e  successive
modificazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per  la
guerra, per la marina e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, e' sostituito  dal
seguente: 
 
  «La    Commissione    e'    presieduta    da     un     funzionario
dell'Amministrazione  delle  poste  e  dei  telegrafi  di  grado  non
inferiore al 6° ed e' composta dai seguenti membri: 
 
  a) due funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica di grado
non inferiore a1 6°; 
 
  b) capo  della  Ragioneria  centrale  dell'Amministrazione  postale
telegrafica; 
 
  c)  un  funzionario  del  ruolo  postelegrafonico   del   Ministero
dell'Africa Italiana; 
 
  d) il funzionario  o  l'ufficiale  superiore,  capo  della  Sezione
postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi  -  in  rappresentanza
del Ministero della guerra; 
 
  e) un ufficiale superiore in  rappresentanza  del  Ministero  della
marina; 
 
  f) un magistrato della Corte dei conti; 
 
  g) un funzionario della Ragioneria generale dello  Stato  di  grado
non inferiore al 7°; 
 
  Segretario: 
 
  un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi  di
grado non inferiore all'8°. 
 
  La Commissione e'  nominata  dal  Ministro  per  le  comunicazioni,
tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri  Ministeri  per  i
funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti». 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 settembre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                     Bonomi - Cerabona - Casati - De Courten - Soleri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Tupini 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° febbraio 1945 
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. - Petia