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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari. (044U0431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-2-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151: 
 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministero  del  Tesoro  e'   autorizzato   fare   anticipazioni
all'industria  privata  per  provvedere  alle  forniture  e   servizi
richiesti  dalle  Forze  Armate  Alleate  e  per   altre   necessita'
dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari. 
 
  Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno  effettuate  in
base al fabbisogno che verra', nella rispettiva competenza, segnalato
dai singoli Ministeri ed in misura in ogni caso  non  eccedente  l'80
per  cento  dell'importo  presunto  delle  forniture  e  servizi   da
eseguire. 
 
  Al ricupero di dette anticipazioni  sara'  provveduto  in  sede  di
pagamento definitivo delle forniture e dei servizi o di  sistemazione
delle spese dipendenti dalla necessita' di guerra. 
 
  Il disborso complessivo del Tesoro  per  le  anticipazioni  di  cui
sopra, tenuto conto dei ricuperi conseguiti, non  potra'  eccedere  i
500 milioni di lire.