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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane. (044U0430)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-1-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847 
 
  Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la celebrazione  in  territorio  italiano  del  matrimonio  fra
stranieri, appartenenti alle Forze  degli  Stati  Uniti,  soggetti  a
legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini
italiani o stranieri residenti in territorio italiano,  i  cappellani
cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del  culto
cattolico ai  sensi  della  legge  27  maggio  1929,  n.  847,  ed  i
cappellani non  cattolici  sono  equiparati  ai  ministri  dei  culti
ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3  della
legge 24 giugno 1929, n. 1159. 
 
  Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce  gli
effetti civili dal giorno della celebrazione, quando ne sia  eseguita
la trascrizione nei registri. dello stato  civile  italiano  a  norma
delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.