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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426

Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. (044U0426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-1-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del Governo e  la  facolta'  di  emanare  norme
giuridiche; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  30  ottobre  1943,  n.   2/B,   sulla
sospensione delle  norme  relative  alla  emanazione,  promulgazione,
registrazione  e  pubblicazione  dei  Regi   decreti   e   di   altri
provvedimenti; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111,  che  detta  norme
transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie; 
 
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
 
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno, di concerto con il Ministro per  le  finanze,  con  il
Ministro per il tesoro e con Ministro per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e  provinciale,
approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonche' il titolo VIII
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  R.  decreto  27
luglio 1934,  n.  1265,  relativi  al  Governatorato  di  Roma,  sono
abrogati. 
 
  Salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma
si applicano le disposizioni del testo unico della legge  comunale  e
provinciale approvato con R. decreto  4  febbraio  1915,  n.  148,  e
successive modificazioni e aggiunte.