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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 ottobre 1944, n. 423

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica. (044U0423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1945
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 19-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165,  che  approva
il testo unico delle  disposizioni  riflettenti  l'ordinamento  della
Commissione suprema  di  difesa  ed  il  servizio  degli  osservatori
industriali; 
 
  Visto l'art. 4  del  R.  decreto  14  luglio  1935,  n.  1374,  che
istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni  di  guerra
convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384; 
 
  Visto  il  R.  Decreto  12   gennaio   1942,   n.   213,   relativo
all'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per  le  fabbricazioni
di guerra; 
 
  Visto il R. Decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva  a  Ministero
della  produzione  bellica  il  Sottosegretariato  di  Stato  per  le
fabbricazioni di guerra; 
 
  Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 gennaio  1944,  n.  24,  che
abolisce il  Ministero  della  produzione  bellica  e  ripartisce  le
attribuzioni gia' adesso spettanti agli altri Ministeri; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,  n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato,  il  giuramento
dei membri del Governo e la facolta' del  Governo  di  emanare  norme
giuridiche; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,  modificato  con
R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente  la  sospensione
delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione  e
pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per l'industria,  il  commercio  ed  il
lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra,  per
la marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della
produzione bellica, di cui alle tabelle B, C,  D,  E  annesse  al  R.
decreto 12 gennaio  1942,  n.  213,  e  il  relativo  personale  sono
trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.