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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato. (044U0420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-1-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri;  Primo
Ministro Segretario di Stato, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
grazie e giustizia, per le finanze,  per  il  tesoro,  per  i  lavori
pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio  e  il
lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data  facolta'  all'autorita'  governativa  di  affidare  ad  un
commissario la gestione di imprese private che  siano  concessionarie
di pubblici servizi o che esercitino una  attivita'  riconosciuta  di
interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni: 
 
  1) che per la  dispersione  dei  loro  amministratori  o  titolari,
causata    dalle    attuali    circostanze,    esse    si     trovino
nell'impossibilita' di funzionare; 2) che esse abbiano, per qualsiasi
motivo, sospeso la loro attivita' che si ritenga utile  ripristinare;
3) che esse, per i precedenti fascisti  della  parte  prevalente  dei
loro  titolari  o  dirigenti  e  per  la  loro  opera   illecita   di
speculazione legata alla loro attivita' politica, non diano  garanzia
di servire efficacemente  nei  compiti  urgenti  della  ricostruzione
nazionale. Il commissario deve essere scelto fra persone che,  per  i
loro precedenti politici e professionali e per la loro  preparazione,
diano sicura garanzia di idoneita' all'esercizio delle  funzioni  che
sono chiamati ad esercitare. L'autorita'  governativa  puo',  ove  lo
creda opportuno, nominare piu' commissari o dei vice-commissari.