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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino. (044U0419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1945
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 17-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
 
  Vista la legge 29 gennaio 1942, a.  182,  circa  la  modificeazione
degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico; 
 
  Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle
leggi di pubblica sicurezza; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla seppressione
del partito nazionale fascista; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  6  dicembre  1943,  n.  16/B,   sullo
scioglimento della M.V.S.N. e delle sue specialita'; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  intesa  con  il
Ministro per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nell'art. 164 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono  soppresse  le
seguenti parole contenute nel primo comma:  «o  per  gli  ordinamenti
politici delle Stato». 
 
  Nell'art. 181 del predetto testo unico sono soppresse  le  seguenti
parole contenute nel numero  3:  «o  un'attivita'  comunque  tale  da
recare nocumento agli interessi nazionali».