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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416

Provvedimenti regionali per la Sicilia. (044U0416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vieto  il  R.  decreto-legge  18  marzo  1944,  n.   91,   relativo
all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia; 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella
legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti  dei  Banchi
di Napoli e di Sicilia; 
 
  Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col  quale  e'  stato
approvato lo statuto del Banco di Sicilia; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vieto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n.  273,  ed  il  parere
della Corte dei conti a sezioni riunite; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro
per il tesoro, di concerto coi Ministri per la  grazia  e  giustizia,
per le  finanze,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per  i  lavori
pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e  per
l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 2 del R. decreto-leggo 18 marzo 1944, n. 91,  e'  modificato
come segue: 
 
  «L'Alto Commissario per la Sicilia: 
 
  a)   sovraintende   nel   territorio   dell'isola   a   tutte    le
Amministrazioni statali, civili e  militari,  nonche'  agli  enti  ed
istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti
a tutela o vigilanza dello Stato; 
 
  b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre  autorita'
civili dell'Isola e ne assicura l'unita' di indirizzo; 
 
  c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica
nel detto territorio  tutte  le  attribuzioni  delle  amministrazioni
centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e
dell'istruzione superiore, ed  alle  amministrazioni  militari,  alla
applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili  dello
Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla
vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio. 
 
  Resta in ogni caso riservata alle  rispettive  amministrazioni,  ai
sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa  le  nomine,  i
licenziamenti,  le  promozioni,  i  trasferimenti   ed   ogni   altro
provvedimento  concernente  lo  stato  economico  e   giuridico   del
personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico; 
 
  d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su
convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli  affari
riguardanti la Sicilia».