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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (044U0409)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-1-1945
al: 8-10-2010
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368,  sull'ordinamento  del  Regio
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  17  febbraio  1942,  n.  151,   circa
l'adeguamento  alle  esigenze  dell'attuale  stato  di  guerra  delle
disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito  e  sull'avanzamento
degli ufficiali del Regio esercito; 
 
  Vista la legge 27 giugno  1942,  n.  842,  sul  reclutamento  degli
ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello  Stato  Maggiore
del Regio esercito; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1594, riguardante il
reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e
del servizio di Stato Maggiore; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8,  recante  modifiche
all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per la guerra,  d'intesa  col  Ministro
per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore,  quali
risultano costituiti ai sensi della legge  9  maggio  1940,  n.  368,
sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono
sciolti. 
 
  Gli  ufficiali  appartenenti  al  Corpo  o  al  Servizio   predetti
rientrano nell'arma di provenienza.