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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia. (044U0408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1945
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
e per l'esercizio della caccia, approvato con  R.  decreto  5  giugno
1939, n. 1016; 
 
  Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla  riorganizzazione
dei  servizi  e  revisione  dei  ruoli  organici  del  personale  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, d'intesa coi Ministri per  la  grazia  e  giustizia,  per
l'interno e per la guerra; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli  3,  4,  12,
13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del  testo  unico
delle norme per la protezione  della  selvaggina  e  per  l'esercizio
della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939,  n.  1016,  che
fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste  di  sentire
il Comitato centrale della caccia, sostituito,  per  effetto  del  R.
decreto  29  maggio   1941,   n.   489,   dal   Consiglio   superiore
dell'agricoltura e delle foreste.