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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. (044U0382)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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vigente al 27/01/2021
Testo in vigore dal: 15-2-2018
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.
151; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e  la
giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle  disciplinari
per  le  professioni  di  ingegnere,  di   architetto,   ((...))   di
professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo,  di
ragioniere, di geometra, di perito agrario e  di  perito  industriale
sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine  o
collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924,
n. 103. Il  Consiglio  e'  formato:  di  cinque  componenti,  se  gli
iscritti nell'albo non superano i  cento;  di  sette  se  superano  i
cento, e non i cinquecento; di nove, se superano  i  cinquecento,  ma
non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.