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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B (24)

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche. (043U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1944
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R.D L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di  Stato
per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498  e'
abrogato e viene sostituito dal seguente: 
 
  «La corresponsione della indennita' giornaliera  di  cui  al  primo
comma del presente articolo e' sospesa per tutto il personale  quando
nella sede di servizio non si siano verificate  da  due  mesi  offese
belliche».