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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21/B (21)

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943. (043U0021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1944
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940,  n.  2,  istitutivo  della  imposta
generale sulla entrata; 
 
  Visto il relativo regolamento approvato con R. D.  26  gennaio,  n.
10; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762; 
 
  Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli
accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata  legge,
nei riguardi di ciascuna categoria di attivita'  produttiva,  con  le
Federazioni Nazionali competenti e che, per le  attuali  contingenze,
non e' possibile procedere in tempo  utile  alla  rinnovazione  degli
accordi medesimi per l'imminente anno 1944; 
 
  Ritenuta la urgente necessita'  di  modificare,  per  una  maggiore
perequazione  dell'imposta,  il  vigente  sistema   di   accertamento
dell'entrata imponibile, rilevatosi non piu' rispondente ed  aderente
alla realta' economica dell'effettivo  movimento  degli  affari,  nei
confronti di alcune categorie di contribuenti alla detta imposta; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata
di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve  le  eccezioni  di  cui
all'art. seguente, tanto il  metodo  di  accertamento  della  entrata
imponibile, quanto i termini, le scadenze e  modalita'  di  pagamento
stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti  per
l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.