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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19/B (19)

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro. (043U0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla
imposta di registro e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.D.L.  15  giugno  1940   n.   643,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  21  ottobre  1940  n.  1511,  concernente
adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni  immobili
nei trasferimenti per atto tra vivi; 
 
  Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto  1943  n.  737,
concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B; 
 
  Ritenuta la necessita'  assoluta  ed  urgente  di  provvedere  alla
proroga del termine di cui all'art. 12 del R.D.L. 19 agosto  1943  n.
737, non essendo state tempestivamente date  istruzioni  agli  uffici
del registro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il termine per la presentazione della domanda  di  opzione  per  la
imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR.DD.LL.
12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1943.