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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16/B (16)

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali. (043U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1944)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-12-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D. 14 gennaio 1923, n. 31 e  successive  integrazioni  e
modificazioni; 
 
  Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 10  novembre  1943,
n. 5/B; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente e inderogabile  di  provvedere  allo
scioglimento della milizia volontaria per la  sicurezza  nazionale  e
delle sue specialita', nonche' delle milizie speciali, restituendo le
funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, di  concerto  con  i  Ministri
della marina, dell'aeronautica, e con i  Sottosegretari  all'interno,
alla giustizia,  alle  finanze,  alla  guerra,  ai  lavori  pubblici,
all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con  R.
decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con  altre
disposizioni in milizia legionaria  e  sue  specialita'  (confinaria,
contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») e' sciolta. 
 
  Non sono permesse formazioni a carattere e  inquadramento  militare
di qualsiasi partito.