stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B (15)

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo. (043U0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' a causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla
sede del Governo, a causa delle  attuali  contingenze  di  guerra,  e
finche'  non  sara'  diversamente  provveduto,   e'   attribuita   al
Sottosegretario  di  Stato  per  le  Finanze  la  trattazione  e   la
risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonche' la firma  di
tutti  gli  atti,  compresi  quelli  del  Governo,  attribuiti  dalle
disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro. 
 
  Il Sottosegretario  di  Stato  partecipa  anche  al  Consiglio  dei
Ministri nelle veci del Ministro assente.