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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 14/B (14)

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno. (043U0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 9-1-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518; 
 
  Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Sentito, il Consiglio dei Ministri; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di  Stato
per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  9  del  R.  Decreto
Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le  indennita'  di  soggiorno  per  le
missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942,
n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per  caso  dal
Capo del Governo, potranno  essere  conservate  nella  misura  intera
anche quando la permanenza nella stessa localita' si protragga  oltre
il primo mese.