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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B (13)

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. (043U0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 4-7-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D.L. 14 giugno 1940  n.  764  contenente  norme  per  il
controllo della distribuzione dei generi di  consumo,  convertito  in
legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770; 
 
  Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172  contenente  norme  per  la
disciplina della distribuzione dei consumi dei  prodotti  industriali
in periodo di guerra, convertito  in  legge  con  modificazioni,  con
legge 20 marzo 1941, n. 384; 
 
  Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio  1943  che  disciplina  la
produzione e la vendita delle bevande alcooliche; 
 
  Riconosciuta la urgente necessita' di provvedere allo  sblocco  dei
liquori; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Sulla proposta del  Sottosegretario  di  Stato  dell'Industria,  il
Commercio ed il Lavoro, di concerto  con  quelli  dell'Agricoltura  e
delle Foreste e delle Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Salvo  il  disposto  dei  successivi  articoli  sono  abrogate   le
limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa,  e  dei
liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.