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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 738

Nuovi provvedimenti tributari la materia di negoziazione di titoli azionari. (043U0738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge sulle  imposte  in  surrogazione  del  bollo  e  del
registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280; 
 
  Visto il R. decreto-legge 15 dicembre  1938,  n.  1975,  convertito
nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  concernente  l'imposta   di
negoziazione sui titoli delle societa'; 
 
  Visto il testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357,
concernente  l'applicazione  dell'imposta  sul  plusvalore  e   della
sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1942, n. 1004, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  3  gennaio  1943,  n.  5,   concernente
facilitazioni in materia di imposta, sul plusvalore e di  sovrimposta
di negoziazione; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, concernente la
disciplina del mercato dei titoli azionari; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 dicembre  1942,  n.  1398,  concernente
modificazioni al testo unico 9 marzo 1942, n. 357; 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1943, n. 2, che ha convertito  in  legge,
con modificazioni, il R. decreto-legge 21 maggio 1942,  n.  520,  che
autorizza l'emissione dei buoni del  Tesoro,  serie  speciale  3  per
cento, da collocarsi in oecasione della costituzione e degli  aumenti
di capitale delle societa' per azioni; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  29  marzo  1943,  n.  129,  concernente
modificazioni in materia di sovrimposta di negoziazione per i  titoli
azionari non quotati in borsa; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  12  aprile  1943,  n.  235,  contenente
provvedimenti  tributari  in  materia  di  negoziazione   di   titoli
azionari; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di misure tributarie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  le  finanze,
d'intesa col Ministro Segretario di Stato, per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                          (Nuove aliquote). 
 
  La sovrimposta di negoziazione dovuta giusta le  norme  di  cui  al
testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942,  n.  357,  per  le
cessioni di titoli azionari, compresi fra questi i diritti di opzione
e le cartelle od azioni di godimento, nonche' le quote o carature  di
societa', e' stabilita nella misura seguente: 
 
  a) per tutti  indistintamente  i  titoli  azionari,  siano  o  meno
quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati  in  borsa
delle societa' immobiliari: del 3 per cento del valore  o  prezzo  di
cessione fino a concorrenza del valore nominale e del  20  per  cento
del detto valore o prezzo sul valore eccedente  il  nominale.  Per  i
diritti d'opzione e le cartelle o azioni di godimento la  sovrimposta
e' dovuta nella misura del 20 per cento del prezzo o valore pieno  di
cessione; 
 
  b) per i titoli, non quotati in  borsa,  di  societa'  mobiliari  e
relativi diritti di opzione e cartelle o azioni di godimento: del  20
per cento sul valore o prezzo pieno di cessione. 
 
  La sovrimposta di negoziazione di cui sopra alle lettere  a)  e  b)
assorbe l'imposta sul plusvalore dei titoli  azionari  stabilita  dal
testo unico sopracitato. 
 
  Le disposizioni del R. decreto-legge 21  novembre  1942,  n.  1316,
concernenti la disciplina del  mercato  dei  titoli  azionari,  fatta
eccezione per quelle contenute nell'art. 7, sono abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
  E' data facolta' al Ministro  per  le  finanze  di  provvedere  con
proprio decreto a variare le aliquote  di  sovrimposta  di  cui  alle
lettere a) e b). In caso di aumento le aliquote non  potranno  essere
stabilite,    col    provvedimento    ministeriale,    in     misura,
rispettivamente, superiore al 10 per cento e  al  50  per  cento  per
quelle di cui alla lettera a) e al 60 per cento, per  quella  di  cui
alla lettera, b); 
 
  Il decreto del Ministro sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del Regno.