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REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1943, n. 732

Inizio dell'anno giudiziario. (043U0732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-9-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario,  approvato  con
R. decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che  fissa  la  data  di  inizio
dell'anno giudiziario al 29 ottobre.