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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 721

Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia. (043U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-8-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro,  di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato  corporativo
centrale e le Corporazioni sono soppresse. 
  Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonche' quelle successive
di integrazione o modificazione: 
  1) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del Consiglio  nazionale
delle Corporazioni; 
  2) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio  nazionale
delle Corporazioni; 
  3) R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, sulle attribuzioni  del
Comitato corporativo centrale, convertito in legge con  la  legge  12
settembre 1935, n. 1745; 
  4) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1926, n.  563,  sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro  e  il  titolo
III delle Norme di attuazione approvate con R. decreto del 1°  luglio
1926, n. 1130; 
  5) legge 5 febbraio 1934, n. 163,  sulla  costituzione  e  funzioni
delle Corporazioni.