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REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1943, n. 717

Autorizzazione al Ministro per la produzione bellica ad assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra. (043U0717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la produzione bellica, d'intesa con
il Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Ministro per la produzione bellica di  assumere
impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato  di  guerra,
entro il  limite  di  lire  sei  miliardi  oltre  gli  interessi  sui
pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n.
27, convertito nella legge 11 aprile 1941, n. 289.