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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 704

Soppressione del Partito nazionale fascista. (043U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1946)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-8-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo  del  Governo,  Primo  Ministro  Segretario
Stato; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Partito nazionale fascista e' soppresso. 
  Sono altresi' soppressi: 
  - i Gruppi dei fascisti universitari (G.U.F.); 
  - i Fasci femminili con le sezioni delle  massaie  rurali  e  delle
operaie e lavoranti a domicilio; 
  - l'Istituto nazionale di cultura fascista; 
  - l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la
rivoluzione; 
  - l'Unione fascista del Senato.