stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942, n. 1882

Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia. (042U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 8-7-1943
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto l'art. 7 del il decreto-legge 3 maggio 1941-X1X, n. 291,  per
la costituzione della provincia di Lubiana; 
 
  Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, per
la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte  integrante
del Regno d'Italia; 
 
  Ritenuta la necessita' di estendere alla provincia di Lubiana e  ai
territori  suddetti  la  legislazione  vigente  nel  Regno   per   la
corresponsione degli assegni familiari; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Rulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato  per
le corporazioni, di concerto con i Ministri per  gli  affari  esteri,
per le finanze e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
 
  Sono estesi alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati  alla
provincia di Fiume e a  quelli  costituenti  li  Governatorato  della
Dalmazia il R. decreto-legge 17  giugno  1937-XV,  n.  1048,  per  il
perfezionamento  e  la  generalizzazione  degli  assegni   familiari,
convertito con modifica nella legge 23 ottobre 1938-XVI, numero 2233,
il  R.  decreto  21  luglio  1937-XV,  n.  1239,   contenente   norme
integrative per l'attuazione del  Regio  decreto-legge  predetto,  la
legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278,  sulla  istituzione  della  Cassa
unica  per  gli  assegni   familiari   e   sulla   disciplina   della
corresponsione degli assegni stessi al personale, non  usufruente  di
un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli
Enti pubblici, e il R. decreto legge 20 marzo 1941-XIX, n.  122,  per
l'aumento degli assegni familiari convertito nella  legge  1°  agosto
1941 XIX, n. 984 
 
  Con decreti Reali, da eminarsi ai sensi dell'art. 1,  n.  1.  della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su pro posta del 51 Ministro per le
corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate
le norme per la sua attuazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                        MUSSOLINI - RICCI - CIANO - Di REVEL - GRANDI 
 
 
  Visto, il Guardasiggilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 457, foglio 21. - MANCINI.