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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1942, n. 1879

Attuazione della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, contenente provvidenze a favore della produzione serica. (042U1879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-5-1943
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV,  n.  1267,  contenente
provvidenze a favore  della  produzione  serica  per  il  quinquennio
1937-XV-1942-XX; 
 
  Visto il R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n.  558,  recante  norme  per
l'attuazione del Regio decreto-legge sopracitato ed il R. decreto  22
aprile 1940-XVIII, n. 1186, recante modificazioni  al  R.  decreto  7
marzo 1938-XVI, n. 558. 
 
  Vista la legge 4  settembre  1940-XVIII,  n.  1517,  che  abroga  e
sostituisce  il  R.  decreto-legge  29  maggio  1937-XV,   n.   1267,
sopraindicato; 
 
  Udito il Consiglio di Stato: 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  le
finanze per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  La Federazione nazionale fascista degli industriali della seta deve
trasmettere all'Ente Nazionale Serico il 1° e il 16 di ogni  mese  un
prospetto delle autorizzazioni  agli  acquisti  di  bozzoli  da  essa
rilasciate, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 settembre  1940-XVIII,
n. 1517, alle ditte produttrici di seta e che hanno dato luogo, nella
quindicina precedente, a contratti di  compra  vendita  definiti  con
l'osservanza delle norme di cui all'articolo stesso. 
 
  Nel prospetto suddetto devono figurare le seguenti indicazioni: 
 
  1) data del contratto di compra vendita; 
 
  2) ente venditore; 
 
  3) ditta acquirente; 
 
  4) Quantita' e qualita' dei bozzoli contrattati.