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LEGGE 30 dicembre 1942, n. 1854

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. (042U1854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-4-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927-V, n. 625,  convertito
nella legge 31 maggio 1928-VI, n. 1450, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il  presidente  delibera  su  tutti  gli  affari  che  interessano
l'amministrazione del Pio Istituto. 
 
  Per gli affari soggetti all'approvazione dell'autorita' tutoria  il
presidente delibera sentito il parere di una Commissione  consultiva,
da lui presieduta, composta di sei membri, di cui  tre  da  nominarsi
tra  funzionari  governativi,  rispettivamente   dal   Ministro   per
l'interno, da quello per le finanze e da quello per le  corporazioni,
uno dal Ministro per i lavori pubblici, tra gli ispettori superiori o
ingegneri capi del Genio civile, uno dal Ministro per l'agricoltura e
le foreste, fra gli ispettori superiori di  agricoltura  ed  uno  dal
Governatore di Roma. 
 
  «I membri della Commissione consultiva  durano  in  carica  quattro
anni e  possono  essere  confermati.  Ad  essi  sono  applicabili  le
incompatibilita' stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n.  6972,  per
gli  amministratori  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza. 
 
  «In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa  le  veci
un membro della Commissione consultiva da  delegarsi  dal  presidente
stesso. 
 
  «Il presidente puo' anche delegare ai membri della  Commissione  la
direzione di  determinati  servizi  e  la  sopraintendenza  sui  vari
ospedali, fermo il disposto dei commi precedenti. 
 
  «Alla scadenza di ogni semestre il presidente  deve  presentare  ai
Ministri per l'interno e per le finanze una relazione  sull'andamento
amministrativo e finanziario del Pio Istituto». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare Come legge dello stato. 
 
  Data a Modica, addi' 30 dicembre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                      MUSSOLINI - DI REVEL - GORLA - PARESCHI - RICCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO