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REGIO DECRETO 5 settembre 1942, n. 1820

Esecuzione del Regio decreto-legge recante norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole convitto professionali per infermiere. (042U1820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1943
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 settembre  1942-XX,  n.  1665,  recante
norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie  della
Croce  Rossa  Italiana  alle  scuole   convitto   professionali   per
infermiere; 
 
  Visto il R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato ; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'Interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le infermiere  volontarie  della  Croce  Rossa  Italiana  aspiranti
all'ammissione al secondo anno di  corso  per  il  conseguimento  del
diploma di Stato per l'esercizio della  professione  d'infermiera,  a
termini dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX,
n. 1665, devono presentare apposita domanda  ad  una  scuola-convitto
professionale per infermiere, entro il termine da essa fissato. 
 
  Alla domanda, oltre il diploma di infermiera volontaria della Croce
Rossa Italiana, le aspiranti devono unire la  fotografia  debitamente
vidimata. Esse devono,  inoltre,  versare  all'Amministrazione  della
scuola la tassa di ammissione di L. 50.