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REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1808

Provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità. (042U1808)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-2-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  le
questioni  sorte  in  conseguenza   dell'utilizzazione   delle   navi
mercantili requisite o noleggiate dallo  Stato  o  comunque  soggette
all'assicurazione contro i rischi di guerra per il  risarcimento  dei
rischi stessi ed il reimpiego delle indennita' relative; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per l'Africa Italiana,  per  la
grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per
l'aeronautica e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel caso di perdita, avvenuta dal 10 giugno  1940  al  180°  giorno
dopo la dichiarazione della cessazione delle  stato  di  guerra,  per
sinistro od altro evento, provocati da cause di guerra,  di  navi  di
stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, requisite  ai  sensi  della
legge  13  luglio  1939,  n.  1154,  e  successive  modificazioni,  i
proprietari sono tenuti ad impiegare le indennita' ad essi dovute  ai
termini dell'art. 31 della legge stessa, al  netto  delle  passivita'
ipotecarie accese ai fini di costruzione,  acquisto  o  esercizio  di
navi: 
 
  a)  nella  costruzione  in  cantieri  nazionali   o   nell'acquisto
all'estero di navi o quote di navi che dovranno entrare in  effettivo
esercizio entro i termini di cui  al  terzultimo  e  penultimo  comma
dell'art. 2. E' parificato all'acquisto all'estero il rilievo  da  un
committente straniero di  navi  in  costruzione  o  costruite  presso
cantieri nazionali e l'acquisto dallo Stato  di  navi  che,  gia'  di
bandiera estera, siano passate  a  quella  nazionale  in  conseguenza
dello stato di guerra; 
 
  b) in lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi  o
di  riparazione  di  navi  danneggiate  per  cause  di  guerra   gia'
appartenenti ad essi o da essi acquistati, sempre entro i termini  di
cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 2; 
 
  c) nel rilievo di aziende, il cui  patrimonio  sia  prevalentemente
costituito da  navi  o  da  galleggianti,  o  nell'acquisto  di  navi
nazionali, avvenuti entro il 1° luglio 1942. 
 
  Per essere considerate utili ai fini del reimpiego le  costruzioni,
trasformazioni e riparazioni debbono  essere  state  ordinate  e  gli
acquisti debbono essere stati effettuati  dopo  il  10  giugno  1940.
Tuttavia saranno considerati  utili  ai  fini  predetti  i  pagamenti
effettuati per ordinazioni passate o per acquisti effettuati in epoca
anteriore a tale data  limitatamente,  pero',  all'ammontare  erogato
dopo la perdita della nave per la quale il  proprietario  ha  diritto
all'indennizzo e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo
stesso.