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REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1800

Trattamento economico del personale salariato trasferito od in missione in Albania. (042U1800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1942
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della  legge  31  gennaio  1926-IV,  n.  100,
modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547; 
  Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  sullo  stato
giuridico e sul  trattamento  economico  dei  salariati  dello  Stato
approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n.  2114,  nonche'  il
relativo regolamento di applicazione  approvato  con  R.  decreto  31
dicembre 1924-III, n. 2262; 
  Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383,  convertito
nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898; 
  Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536; 
  Visto il R.  decreto  17  agosto  1935-XIII,  n.  1765,  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 19 gennaio  1942-XX,  n.  22,  istitutiva  dell'Ente
nazionale fascista di  previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti
statali; 
  Visto il R.  decreto-legge  9  novembre  1939-XVIII,  numero  1752,
convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII,  n.  449,  relativo  alle
opere pubbliche in Albania; 
  Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n.  636,  convertito
nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272; 
  Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare la  posizione  giuridica  ed
amministrativa del personale salariato in servizio in Albania; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai salariati assunti o trasferiti in  Albania  dall'Amministrazione
dello Stato italiano per  provvedere  al  funzionamento  dei  servizi
dipendenti dall'Amministrazione  stessa,  sono  estese  -  in  quanto
applicabili, e  salvo  il  disposto  dei  successivi  articoli  -  le
disposizioni vigenti nel Regno: 
  a)  per  lo  stato  giuridico,  il  trattamento  economico   e   di
quiescenza; 
  b) per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali; 
  c)  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  l'invalidita',   la
vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi; 
  d) per l'iscrizione obbligatoria  all'Ente  nazionale  fascista  di
previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.