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LEGGE 14 dicembre 1942, n. 1781

Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate, nell'Africa Orientale Italiana. (042U1781)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-3-1943
al: 18-4-1950
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
             Assenza o dichiarazione di morte presunta. 
 
  Per i provvedimenti relativi all'assenza e  alla  dichiarazione  di
morte  presunta  di  persone  domiciliate  o  residenti   nell'Africa
Orientale Italiana e' competente il tribunale dell'ultimo domicilio o
dell'ultima residenza nel Regno.  Se  trattasi  di  persone  che  non
abbiano avuto domicilio o  residenza  nel  Regno,  e'  competente  il
tribunale di Roma.