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LEGGE 9 ottobre 1942, n. 1421

Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. (042U1421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-1-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di  digitale
(Digitalis purpurea L.) che segnano il periodo di «tempo  balsamico»,
sono annualmente  stabilite,  per  le  diverse  zone,  dall'ispettore
provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale
ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a  cura  dei  Comuni
interessati. 
 
  Fuori del periodo suddetto la raccolta e' vietata.