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LEGGE 27 marzo 1941, n. 1695

Modificazioni alla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX. (041U1695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-8-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre
1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti  serici  venduti  all'estero,  da
liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sara'  corrisposta  anche  nel
caso in cui le vendite saranno effettuate oltre  il  termine  del  31
luglio  1942-XX,  previsto  dall'art.   7   della   legge   suddetta.
Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera  c)
del citato art. 7 della suddetta legge  4  settembre  1940-XVIII,  n.
1517. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 marzo 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                  MUSSOLINI - AMICUCCI - TASSINARI - DI REVEL - GATTI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI