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LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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vigente al 14/05/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-4-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato ; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                    Onorari dovuti agli avvocati. 
 
  Agli avvocati, oltre al rimborso  delle  spese  giustificate,  sono
dovuti,  per  le  prestazioni  giudiziali  in   materia   civile   ed
equiparate, gli  onorari  stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalla
tabella A ad essa allegata.