stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 aprile 1942, n. 504

Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile. (042U0504)

nascondi
vigente al 19/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-6-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva  il
testo del Codice di procedura civile ed il  R.  decreto  18  dicembre
1941-XX, n. 1368, che ne approva  le  disposizioni  di  attuazione  e
transitorie; 
  Ritenuto che il nuovo testo del Codice  civile,  approvato  con  R.
decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare,  a
scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del  Codice  di
procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al testo del Codice di procedura civile, approvato con  R.  decreto
28  ottobre  1940-XVIII,  n.  1443,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
 
  Art. 8, n. 3. - Alle parole « piccola affittanza » sono  sostituite
le parole « affitto a coltivatore diretto ». 
 
  Art. 19, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli  34  e
seguenti del libro primo del  codice  civile  »  sono  sostituite  le
parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ». 
 
  Art. 30. - Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro  primo  del
codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47  del
codice civile ». 
 
  Art. 61,  secondo  comma.  -  Alla  parola  «  regolamento  »  sono
sostituite le parole « disposizioni di attuazione ». 
 
  Art. 75, ultimo comma. - Alle parole « indicate negli articoli 34 e
seguenti del libro primo del  codice  civile  »  sono  sostituite  le
parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ». 
 
  Art. 111, ultimo comma, in fine. - Le parole « per gli  immobili  »
sono soppresse. 
 
  Art. 145, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34  e
seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite
le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice  civile  si
fa ». 
 
  Art. 225, secondo comma, secondo periodo.  -  Alle  parole  «  puo'
disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono
sostituite le parole « puo' disporre che la trattazione  della  causa
continui davanti a se' ». 
 
  Art. 429,  n.  2.  -  Alle  parole  «  piccola  affittanza  »  sono
sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ». 
 
  Art. 461, secondo comma. - Nel secondo periodo, dopo le parole « Se
la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di  infortuni
sul lavoro e di malattie professionali ». 
 
  Nel titolo del capo IV, titolo IV, libro II. - Le  parole  «  o  da
accordi economici » sono soppresse. 
 
  Art. 467. - Il testo e' modificato nel modo seguente:  «  Le  norme
degli  articoli  430,  431,  432  e  433  si  applicano  anche  nelle
controversie  in  materie  regolate  da  norme  corporative,   quando
l'obbligo del tentativo di conciliazione  e'  stabilito  dalle  dette
norme ». 
 
  Art. 469. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse. 
 
  Art. 470. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse. 
 
  Art. 471. - Le parole « o degli accordi economici » sono soppresse. 
 
  Art. 472. - Le parole « o alle clausole di un accordo  economico  »
sono soppresse. 
 
  Art. 502, primo comma. - Dopo  le  parole  «  per  l'espropriazione
delle cose date in pegno » sono aggiunte le parole  «  e  dei  mobili
soggetti ad ipoteca ». 
 
  Art. 528,  secondo  comma.  -  Alla  parola  «  privilegio  »  sono
sostituite le parole « un diritto di prelazione ». 
 
  Art. 534. - Il secondo comma e' modificato  nel  modo  seguente:  «
Nella stessa ordinanza il  pretore  puo'  disporre  che,  oltre  alla
pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490,  sia  data  anche
una pubblicita' straordinaria a norma del comma  terzo  dello  stesso
articolo ». 
 
  Art. 555,  secondo  comma.  -  Alle  parole  «  conservatore  delle
ipoteche » sono sostituite le  parole  «  conservatore  dei  registri
immobiliari ». 
 
  Art. 557, primo e secondo comma. - Alle parole « conservatore delle
ipoteche » sono sostituite le  parole  «  conservatore  dei  registri
immobiliari ». 
 
  Art. 559, primo comma. - Alle parole « immobili per destinazione  »
e' sostituita la parola « pertinenze ». 
 
  Art. 561, primo comma. - Alle parole « conservatore delle  ipoteche
» sono sostituite le parole « conservatore dei  registri  immobiliari
». 
 
  Art. 562, ultimo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche
» sono sostituite le parole « conservatore dei  registri  immobiliari
». 
 
  Art. 634. - Il secondo comma e' modificato nel modo seguente: « Per
i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro  fatte  da
imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, anche a persone
che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee
gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli
2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e  vidimate  nelle
forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti  autentici
delle scritture contabili prescritte dalle leggi  tributarie,  quando
siano  tenute  con  l'osservanza  delle  norme  stabilite  per   tali
scritture ». 
 
  Art. 652, in fine. -  Alle  parole  «  registri  ipotecari  »  sono
sostituite le parole « registri immobiliari ». 
 
  Art. 657. - Il primo comma e' modificato nel modo seguente: 
  «  Il  locatore  o  il  concedente  puo'  intimare  al  conduttore,
all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono  licenza
per finita locazione, prima della  scadenza  del  contratto,  con  la
contestuale  citazione  per  la  convalida,  rispettando  i   termini
prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali ». 
 
  Art. 665. - L'ultimo comma e' soppresso. 
 
  Art. 679, primo comma. -  Alle  parole  «  presso  l'ufficio  delle
ipoteche  »  sono  sostituite  le  parole  «  presso  l'ufficio   del
conservatore dei registri immobiliari ». 
 
  Art. 710, primo comma. - Alle parole «  di  cui  all'art.  153  del
libro primo del codice civile » sono sostituite le parole  «  di  cui
all'art. 155 del codice civile ». 
  Secondo comma. - Alle parole « a norma degli articoli 154 e 200 del
libro primo del codice civile » sono sostituite le parole «  a  norma
degli articoli 156 e 202 del codice civile ». 
 
  Art. 711, primo comma. - Alle parole « previsto nell'art.  156  del
libro primo del codice civile » sono sostituite le parole «  previsto
nell'art. 158 del codice civile ». 
 
  Art. 714. - Alle parole « previsti nell'art. 414  del  libro  primo
del codice civile » sono sostituite le parole  «  previsti  nell'art.
419 del codice civile ». 
 
  Art. 716. - Alle parole « previsto negli articoli  414  e  415  del
libro primo del codice civile » sono sostituite le parole «  previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile ». 
 
  Art. 721. - Alle parole « indicati nell'art. 45 del libro primo del
codice civile » sono sostituite le parole « indicati nell'art. 48 del
codice civile ». 
 
  Art. 725, ultimo comma. - Alle  parole  «  previste  nell'art.  47,
ultimo comma, del libro primo del codice civile » sono sostituite  le
parole « previste nell'art. 50, ultimo comma del codice  civile  »  e
alle parole «  a  norma  dell'art.  50  dello  stesso  libro  »  sono
sostituite le parole « a norma dell'art. 53 dello stesso codice ». 
 
  Art. 734, primo comma. - Alle parole « a norma  dell'art.  374  del
libro primo del codice civile » sono sostituite le parole «  a  norma
dell'art. 376, primo comma del codice civile ». 
 
  Art. 735. - Il testo dell'articolo e' modificato nel modo seguente: 
  « La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo'
essere chiesta,  nel  caso  previsto  nell'articolo  174  del  codice
civile, dall'altro coniuge o da uno dei  prossimi  congiunti,  o  dal
pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176,  da  uno  dei
figli maggiorenni o  emancipati,  da  un  prossimo  congiunto  o  dal
pubblico ministero ». 
 
  Art. 750, ultimo comma. - Alle parole «  nei  casi  previsti  negli
articoli 254 e 256 del libro del codice civile  sulle  successioni  e
donazioni » sono sostituite le  parole  «  nei  casi  previsti  negli
articoli 708 e 710 del codice civile ». 
 
  Art. 751, primo comma. - Alle  parole  «  prevista  nell'art.  177,
ultimo comma,  del  libro  del  codice  civile  sulle  successioni  e
donazioni » sono sostituite le parole « prevista  nell'articolo  631,
ultimo comma, del codice civile ». 
 
  Art. 778. - Il primo comma e' modificato nel modo seguente: 
  « I reclami contro lo stato di graduazione previsti  nell'art.  501
del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale  competente
per valore del luogo dell'aperta successione ». 
 
  Art. 779, primo comma. - Alle parole « prevista  nell'art.  54  del
libro  del  codice  civile  sulle  successioni  e  donazioni  »  sono
sostituite le parole « prevista nell'articolo 509 del  codice  civile
». 
  Ultimo comma. - Alle parole « previste nell'articolo 54  del  libro
del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite  le
parole « previste nell'art. 509 del codice civile ». 
 
  Art. 787. - L'articolo e' modificato nel modo seguente: 
  « Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite,
il giudice istruttore o il notaio  delegato  procede  a  norma  degli
articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia  sulla  necessita'
della vendita. 
  « Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non
con sentenza del collegio ». 
 
  All'art. 189 delle Disposizioni di  attuazione  e  transitorie  del
Codice di procedura civile, approvate con Regio decreto  18  dicembre
1941-XX, n. 1368, sono aggiunte le parole: 
  « Essa conserva  la  sua  efficacia  anche  dopo  l'estinzione  del
processo finche' non sia sostituita con  altro  provvedimento  emesso
dal  presidente  o  dal  giudice  istruttore  a  seguito   di   nuova
presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Mussolini - Grandi 
 
Visto, il Guardasigilli: Grandi 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1942-XX 
  Atti del Governo, registro 445, foglio 24. - Mancini